Art. 5.
(Norme di coordinamento).

      1. Allo scopo di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata

 

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in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le modifiche necessarie sulla base dei princìpi e dei criteri desumibili dalla presente legge, garantendo la coerenza logica e sistematica nonché la semplificazione del linguaggio normativo.
      2. Nell'ambito dell'esercizio della delega ai sensi del comma 1 il Governo, sentite le organizzazioni di categoria, professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede altresì all'individuazione dei lavoratori qualificati la cui sostituzione beneficia delle agevolazioni stabilite dalla presente legge nonché del codice tributo per fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3.